Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:
- le categorie dei dati personali trattati e i diritti d’accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- la durata di conservazione dei dati;
- l’anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.