Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d’informazione:
la SEM;
i terzi incaricati dalla SEM di accertare l’identità dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.
La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.
Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d’informazione:
la SEM;
i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;
le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
il Corpo delle guardie di confine;
le autorità cantonali e comunali di polizia;
l’Ufficio SIRENE di fedpol;
il Servizio delle attività informative della Confederazione.
Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.
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