151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:
l’organizzazione dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)1;
l’esercizio dei diritti soggettivi e il principio della proporzionalità;
i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o degli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano conformi alle esigenze dei disabili;
i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano concepite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;
e i provvedimenti che la Confederazione in qualità di datore di lavoro adotta a favore dei suoi impiegati disabili;
f. la concessione di aiuti finanziari.
I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 20032concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis).
Footnotes
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩