Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
1. aperti a una cerchia indeterminata di persone,
2. aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di prestazioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infrastrutture di combattimento e di comando dell’esercito, o
3. nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali;
d. discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): differenza di trattamento particolarmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile;
e. datore di lavoro (art. 13 LDis): il Consiglio federale, l’Assemblea federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF per il loro personale rispettivo;
f*.* Internet (art. 14 cpv. 2 LDis) : la rete informatica utilizzata per varie applicazioni, in particolare i navigatori web o altre applicazioni operanti sul sistema dell’utilizzatore.
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