151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 14 cpv. 3 LDis)
La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni che, nell’ambito della scolarizzazione di base:
prendono i necessari provvedimenti, a livello personale e organizzativo, affinché i fanciulli e gli adolescenti affetti da disturbi del linguaggio, audiolesi o ipovedenti possano seguire l’insegnamento dispensato nelle classi regolari;
offrono ai fanciulli e agli adolescenti non affetti da disturbi del linguaggio, non audiolesi o non ipovedenti un insegnamento del linguaggio dei segni o della scrittura braille.
La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle organizzazioni e agli istituti a scopo non lucrativo d’importanza nazionale che:
prestano l’assistenza necessaria alle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti affinché possano comunicare fra loro e con le altre persone;
partecipano alla formazione di assistenti specializzati nella comunicazione con le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
Gli aiuti sono concessi soltanto per programmi di durata limitata.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.