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Commenti: Art. 18 | Omnilex
Law
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ODis · Ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
Art. 18
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151.31
ODis
Federal Council Ordinance
1 gen 2004
Fonte originale
(art. 17 LDis)
La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a progetti pilota di durata limitata che:
permettono d’integrare i disabili nei processi di lavoro;
permettono alle persone minacciate da una disabilità di conservare il posto di lavoro;
promuovono nelle imprese lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esigenze dei disabili;
permettono di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disabili.
L’aiuto finanziario è concesso unicamente se il progetto pilota:
ha un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto;
è ben inserito nell’organizzazione o impresa destinataria; o
presenta un carattere sperimentale.
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