151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 19 LDis)
L’UFPDè competente per l’esecuzione dei compiti federali concernentil’uguaglianzadei disabili, per quanto tali compiti non spettino a un’altro servizio specializzato dell’Amministrazione federale.
Promuove l’uguaglianza fra i disabili e i non disabili nei luoghi pubblici e si adopera per eliminare gli svantaggi di diritto o di fatto.
Adempie segnatamente i seguenti compiti:
informa il pubblico ed elabora una documentazione;
presta consulenza a privati e autorità;
esamina le domande di aiuto finanziario;
attua programmi, campagne d’informazione e progetti pilota;
tratta le questioni inerenti all’uguaglianza, a livello nazionale e internazionale;
prepara la legislazione federale nonché i rapporti e altri atti governativi federali in materia d’uguaglianza dei disabili;
si pronuncia su altri progetti legislativi e provvedimenti della Confederazione che concernono in modo particolare l’uguaglianza dei disabili;
esamina la legittimazione attiva delle organizzazioni di aiuto ai disabili;
coordina le attività degli altri servizi specializzati dell’Amministrazione federale;
collabora con le organizzazioni di aiuto ai disabili;
riferisce regolarmente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle proprie attività e sul risultato delle proprie valutazioni dell’efficienza ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LDis.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.