Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle del decreto federale del 9 ottobre 19921concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, una volta scaduta la durata di validità di detto decreto.
I documenti di cui nel citato decreto non possono essere consultati dall’amministrazione per 50 anni a decorrere dalla data dell’ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.