Ai sensi della presente legge sono documenti tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell’adempimento di compiti pubblici della Confederazione, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all’utilizzazione di dette informazioni.
Si considerano archivi i documenti che sono stati ripresi dall’Archivio federale a fini di conservazione o che vengono archiviati autonomamente da altri servizi conformemente ai principi della presente legge.
Hanno un valore archivistico i documenti che hanno un’importanza giuridica o amministrativa o un grande valore informativo.
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