152.31OTrasFederal Council Ordinance1 lug 2006Fonte originale
(art. 13 e 20 LTras)
Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, lʼIFPDT ne informa lʼautorità e le impartisce un termine per:1
completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione;
trasmettergli i documenti necessari;
comunicargli il nome della persona che la rappresenta nella mediazione.
Le parti sono tenute a:
contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione;
collaborare alla ricerca di un accordo;
partecipare alla mediazione; lʼautorità partecipa per il tramite della persona autorizzata a rappresentarla.
Se il richiedente non partecipa alla mediazione, la domanda è considerata ritirata e la pratica è stralciata dal ruolo.
Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, lʼIFPDT può constatare lʼinsuccesso della mediazione.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
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