L’autorità rinuncia alla riscossione di emolumenti quando i costi occasionati dalla riscossione sono superiori all’importo degli emolumenti stessi. Non sono fatturati gli emolumenti inferiori a 100 franchi.
I costi legati alle esigenze particolari di persone disabili non sono presi in considerazione nel calcolo degli emolumenti.
L’autorità può condonare o ridurre gli emolumenti se rifiuta l’accesso o lo accorda solo parzialmente.
L’autorità riduce almeno del 50 per cento l’emolumento riscosso per una domanda di accesso presentata da professionisti dei media. Può rinunciare alla riduzione se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 585). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2169). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 585). ↩
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