(art. 21 lett. a LTras) La gestione dei documenti ufficiali, e in particolare la loro registrazione, è retta dall’articolo 22 dell’ordinanza del 25 novembre 19981sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e dalle disposizioni emanate dal Dipartimento competente in applicazione della legislazione sull’archiviazione.
RS 172.010.1 ↩
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