(art. 6 cpv. 1 e 3 LTras)
- L’autorità informa il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili e lo assiste nel suo intento, segnatamente quando si tratta di richiedenti disabili.
- Se i documenti ufficiali sono disponibili su internet oppure sono pubblicati in un organo della Confederazione, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente le referenze necessarie al loro reperimento.
- L’autorità non è tenuta a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge sulla trasparenza.