A contare dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare:
- la legge federale del 9 dicembre 18501sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali;
- l’articolo 91 della legge federale del 5 aprile 19102sulle poste svizzere;
- gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 19273sull’ordinamento dei funzionari federali.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19594