170.512.1OPubbFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nell’ambito della pubblicazione mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb l’autorità competente fornisce tempestivamente alla CaF prima della pubblicazione:
il testo da pubblicare mediante rimando nella RU;
in caso di revisioni parziali:
1. il testo consolidato da pubblicare, e
2. ulteriori documenti da pubblicare sulla piattaforma di pubblicazione, nella misura in cui ciò sia necessario a rendere trasparenti le modifiche rispetto alla versione precedente.
Nell’ambito della pubblicazione mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPubb l’autorità competente assicura che:
a. dalla pubblicazione del rimando, il testo da pubblicare mediante rimando nella RU:
1. sia disponibile in qualsiasi momento nelle lingue ufficiali richieste, e
2. se si tratta di un testo pubblicato da un’organizzazione privata, possa essere consultato gratuitamente presso l’autorità competente, o eventualmente presso l’organizzazione interessata, e copiato per uso personale;
b. in caso di modifica di testi pubblicati mediante rimando, le modifiche rispetto alla versione precedente siano riconoscibili.
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