Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 17 | Omnilex
Law
/
OPubb · Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
Art. 17
Art. 16
Art. 18
Torna alla legge
Art. 17
Art. 16
Art. 18
170.512.1
OPubb
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
La pubblicazione straordinaria di un testo secondo l’articolo 7 capoverso 4 LPubb avviene segnatamente in una o più di una delle forme seguenti:
su una pagina Internet dell’Amministrazione federale diversa dalla piattaforma di pubblicazione;
attraverso la radio e la televisione da parte della Società svizzera di radiotelevisione e delle altre emittenti radiotelevisive concessionarie;
mediante la trasmissione alle sedi di consultazione di cui all’articolo 18 LPubb;
comunicati stampa;
circolari e altre forme di comunicazione alle persone interessate dal testo, per quanto determinabili singolarmente;
affissione pubblica;
notifica diretta in caso di applicazione immediata del testo.
Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale sulla forma della pubblicazione straordinaria.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.