Non possono far parte dell’Assemblea federale:
- le persone da essa elette o confermate in carica;
- i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione;
- 1 il personale dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;
- i membri della direzione dell’esercito;
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.