Per l’adempimento dei loro compiti, le commissioni possono:
presentare iniziative, interventi e proposte nonché elaborare rapporti;
far capo a periti esterni;
sentire rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate;
procedere ad ispezioni.
Le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni. Le sottocommissioni presentano rapporto alla commissione corredandolo di una proposta. Più commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.
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