La Commissione di redazione verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale.
1bis. Apporta inoltre le rettifiche redazionali agli atti legislativi che non sono posti in votazione finale.1
Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla volontà dell’Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali.
La Commissione di redazione non procede a modifiche materiali. Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa i presidenti delle Camere.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873). ↩
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