Se, dopo la votazione finale, in un atto legislativo si accertano errori formali o formulazioni che non rispecchiano l’esito dei dibattiti parlamentari, la Commissione di redazione ordina le necessarie rettifiche prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Tali rettifiche devono essere indicate come tali.
Dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Commissione di redazione può ordinare rettifiche soltanto di errori manifesti, nonché modifiche di mera tecnica legislativa. Tali rettifiche e modifiche devono essere indicate come tali.
I parlamentari vengono informati delle rettifiche importanti.
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