I gruppi constano dei parlamentari di uno stesso partito.
I senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo se sono di analogo orientamento politico.
Un gruppo può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera.
I gruppi annunciano al Segretario generale dell’Assemblea federale la loro costituzione, l’elenco dei membri, la composizione della presidenza e il nome del segretario.
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