I gruppi esaminano in via preliminare gli oggetti sottoposti alle Camere.
Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature.
I regolamenti delle Camere possono prevedere altri diritti per i gruppi.
I gruppi possono istituire segreterie. Queste ottengono gli stessi documenti dei parlamentari e sottostanno al segreto d’ufficio giusta l’articolo 8.
I gruppi ricevono un contributo a copertura delle spese di segreteria. I particolari sono disciplinati dalla legge del 18 marzo 19881sulle indennità parlamentari.