Gli organi dell’Assemblea federale e, su loro mandato, i Servizi del Parlamento possono far capo, per l’adempimento dei loro compiti, ai servizi dell’Amministrazione federale.
Le modalità di collaborazione sono stabilite d’intesa con il dipartimento competente o la Cancelleria federale.
In caso di divergenze decide la Delegazione amministrativa, sentito il Consiglio federale.
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