Nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere; negli altri locali dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa.
I parlamentari possono farsi rilasciare per due persone da loro designate una tessera ciascuna che, per una durata determinata, autorizza ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile.
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