Eccezionalmente, un disegno voluminoso di atto legislativo può essere suddiviso mediante decisione concorde delle due Camere e trasmesso per parti alla seconda Camera già prima della votazione sul complesso.
I parlamentari possono, sino alla votazione sul complesso, proporre di rivenire su disposizioni dell’intero disegno di atto legislativo.
Se le decisioni delle due Camere divergono per quanto concerne la suddivisione del disegno di atto legislativo e se la Camera che ha respinto la suddivisione conferma la propria decisione, il disegno è trasmesso alla seconda Camera soltanto dopo la votazione sul complesso.
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