Se dopo la deliberazione su un disegno di atto legislativo sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all’altra Camera, fintanto che sia raggiunta un’intesa.
Dopo la prima deliberazione in ciascuna Camera, l’ulteriore deliberazione si restringe esclusivamente alle questioni per le quali non è stata raggiunta un’intesa.
Una Camera può rivenire su altre questioni soltanto se necessario in seguito a nuove decisioni ovvero se le commissioni delle due Camere incaricate dell’esame preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime.
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