Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale:
il più tardi un anno dopo il deposito di un’iniziativa popolare formalmente riuscita, il messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell’Assemblea federale;
il più tardi un anno dopo l’approvazione da parte del Popolo o dell’Assemblea federale di un’iniziativa presentata in forma generica, il messaggio con il disegno di decreto federale per la revisione parziale della Costituzione federale.
Se il Consiglio federale decide di elaborare un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.1
Se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il messaggio con il disegno di decreto federale entro il termine, una commissione competente può elaborare il necessario progetto di atto legislativo.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873). ↩
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