L’Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla l’iniziativa popolare che non adempia le esigenze dell’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale.
Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un’iniziativa o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l’iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.
Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto è respinta, in deroga all’articolo 93 capoverso 2 è stralciata solo la disposizione relativa.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873). ↩
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