Il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d’interessi pubblici o privati preponderanti.
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