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Commenti: Art. 10a | Omnilex
Law
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Art. 10a
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Art. 11
Art. 10a
172.010
LOGA
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.
Il portavoce del Consiglio federale:
informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all’informazione e alla comunicazione;
coordina le attività d’informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
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LOGA · Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
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