Il cancelliere della Confederazione:
- consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
- elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull’esecuzione dei medesimi;
- 1 coopera alla preparazione e all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;
- 2 vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell’Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;
- 3 provvede a un’analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale;
- prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all’Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;
- consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell’Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
- assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l’Assemblea federale;
- 4 consiglia e assiste il Consiglio federale nell’individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.