Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.
1bis. Il cancelliere della Confederazione assume l’organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.1
Cura inoltre il coordinamento con l’amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell’Assemblea federale allorquando affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l’organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895). ↩
Introdotto dall’all. n. 3 della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 41784961). ↩
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