Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità.
Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti.
Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.