I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l’estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l’estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.
Sono eccettuati i trattati che:
servono all’esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.
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