La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.
Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell’esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.
In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.
Quando non si raggiunge un’intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l’Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.