172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
(art. 8, 35, 36 LOGA)
A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:
dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
adeguano tempestivamente le procedure e l’organizzazione ai nuovi bisogni;
utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;
promuovono una cultura della disponibilità all’apprendimento e al cambiamento;
garantiscono un’attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.
Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.
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