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Art. 22

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le unità amministrative documentano le loro attività con una gestione degli affari sistematica.
  2. A tale scopo esse impiegano sistemi di gestione elettronica degli affari secondo l’ordinanza GEVER del 3 aprile 20191, sempre che la legislazione non preveda un altro modo di gestire gli affari.

Footnotes

  1. RS 172.010.441

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