Torna alla legge

Art. 22a

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

Dalla gestione mediante convenzioni sulle prestazioni sono esclusi, oltre al Controllo federale delle finanze:

  1. la Cancelleria federale;
  2. l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
  3. la Commissione federale delle case da gioco;
  4. il Sorvegliante dei prezzi;
  5. la Commissione della concorrenza;
  6. il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni;
  7. la Commissione federale delle poste;
  8. la Commissione del trasporto ferroviario;
  9. la Commissione federale dell’energia elettrica;
  10. la Commissione federale delle comunicazioni;
  11. l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.