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Art. 23a

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le unità amministrative possono gestire propri profili nei media sociali allo scopo di diffondere informazioni se:
    1. i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera;
    2. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.
  2. Le informazioni diffuse nei media sociali devono essere disponibili in linea di principio anche attraverso canali controllati dalle unità amministrative stesse e liberamente accessibili a chiunque.
  3. Sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche utili alla comunicazione con il pubblico e che consentono agli utenti di condividere contenuti.

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