Torna alla legge

Art. 23b

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le unità amministrative possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se su tali profili:
    1. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contribuiti;
    2. le unità amministrative possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti; e
    3. le unità amministrative possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti.
  2. Esse garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i propri profili.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.