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Art. 27

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 5 LOGA)

  1. Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.
  2. La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.
  3. L’AFF coordina, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali, il controllo di cui al capoverso 1 con il riesame di cui all’articolo 5 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.2

Footnotes

  1. RS 616.1

  2. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

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