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Art. 27a

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico.
  2. L’inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l’inchiesta disciplinare ai sensi dell’articolo 98 dell’ordinanza del 3 luglio 20011sul personale federale nonché i procedimenti penali.

Footnotes

  1. RS 172.220.111.3

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