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Art. 27e

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’autorità che ordina l’inchiesta rilascia un mandato d’inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:
    1. l’oggetto dell’inchiesta;
    2. la nomina dell’organo d’inchiesta;
    3. le competenze dell’organo d’inchiesta;
    4. l’obbligo di serbare il segreto d’ufficio;
    5. le indennità spettanti all’organo d’inchiesta;
    6. l’approntamento degli strumenti ausiliari necessari;
    7. il coinvolgimento di organi ausiliari;
    8. la presentazione dei rapporti;
    9. lo scadenzario.
  2. Al mandato d’inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

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