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Art. 27f

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’autorità che ordina l’inchiesta ne notifica l’apertura nonché il motivo che l’ha originata, lo scopo e l’organo d’inchiesta alle unità amministrative interessate.
  2. Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d’ispezione e di accesso degli organi d’inchiesta nonché l’obbligo di informare gli impiegati interessati.

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