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Art. 27g

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Per accertare i fatti, l’organo d’inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all’articolo 12 PA1. Nell’ambito dell’inchiesta amministrativa non si procede però all’audizione di testimoni.
  2. Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell’inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti.
  3. Se, nel corso dell’inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l’organo d’inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l’articolo 14.
  4. Le autorità e le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).
  5. Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

Footnotes

  1. RS 172.021

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