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Art. 28

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un’ordinanza sull’organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

  1. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;
  2. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;
  3. 1 l’attribuzione interna ai dipartimenti delle unità amministrative decentralizzate, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

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