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Art. 29

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)

  1. I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:
    1. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
    2. i principi d’organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
    3. la procura a firmare;
    4. 1 il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.
  2. Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.
  3. I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

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