172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
(art. 15 e 33 LOGA)
La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell’affare.
1bis. La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.1
Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.2
Footnotes
Introdotto dall’all. 2 n. 1 dell’O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 dell’O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.