172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20021sul Parlamento (LParl). Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, decide il Consiglio federale.
Il Consiglio federale decide in ogni caso:
su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell’opinione in seno al Collegio governativo;
su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.
Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d’intesa con il dipartimento competente.