172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
I Dipartimenti comunicano regolarmente alla Cancelleria federale il titolo e l’oggetto dei testi seguenti che rientrano nella loro sfera di competenze e in quella dei loro gruppi o uffici:
gli atti normativi della Confederazione che secondo l’articolo 6 della legge del 18 giugno 20041sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) non sono pubblicati, nonché la loro modifica o abrogazione;
i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti, nonché la loro modifica o abrogazione.
La Cancelleria federale tiene un elenco aggiornato comprendente:
i testi secondo il capoverso 1;
gli atti normativi secondo l’articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti che rientrano nella sfera di competenze del Consiglio federale.
Il Consiglio federale trasmette una volta all’anno alla Delegazione delle Commissioni della gestione l’elenco di cui al capoverso 2.